normativa di riferimento
Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo cos sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicit, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(titolo cos sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)
Art. 33.
Obblighi di pubblicazione concernenti
i tempi di pagamento dell'amministrazione
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di
beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato indicatore annuale di
tempestivit dei pagamenti, , nonch l'ammontare complessivo dei debiti
e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dallanno 2015, con cadenza
trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore,
avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di
tempestivit dei pagamenti, nonch l'ammontare complessivo dei debiti e
il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma
sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale
unico, secondo uno schema tipo e modalit definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza
unificata.
(comma sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 97 del 2016)
(comma sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 29 del d.lgs. n. 97 del 2016)
Art. 36.
Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle
richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale
(aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217)
Codice dell'amministrazione digitale
(aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217)
Art. 5.
Effettuazione di pagamenti con modalit informatiche.
1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2,
sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i
pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento
elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso
del
credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma
2, resta ferma la possibilit di accettare anche altre forme di
pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di
pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento
elettronico
come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del
regolamento UE
2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015
relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.