Art. 20. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi
all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni
pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della
performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla
sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di
selettivit utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonch i
dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialit sia
per i dirigenti sia per i dipendenti.