L’articolo 33 del d.
lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, prevede
che oltre l’indicatore annuale e trimestrale di tempestività dei
pagamenti le amministrazioni pubblichino anche l’ammontare complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D.Lgs. 97/2016
Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento
dell'amministrazione
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le
pubbliche amministrazioni)) pubblicano, con cadenza annuale, un
indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti
di beni, servizi ((prestazioni professionali)) e forniture,
denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"((, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese
creditrici)). A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le
pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il
medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestività
dei pagamenti" ((, nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il
numero delle imprese creditrici)). Gli indicatori di cui al presente
comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un
portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita
la Conferenza unificata.