Riferimenti Normativi
Dlgs 33/2013 – Articolo 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni
di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,
nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti
istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le
informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle
proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo
10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere
dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta
«Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle
informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in
alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono
fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati,
qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli
garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il
potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11,
nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle
disposizioni del presente decreto.
Informazioni ambientali Feed Rss
La presente sotto-sezione non è compilata in
quanto le istituzioni scolastiche non forniscono le informazioni di cui
all’Art. 40 del D.L.vo 33/2013.