Decreto Legislativo - 14 marzo 2013, n. 33 - Art. 39
Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo del territorio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti
urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;
b)
per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati,
tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati
all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi
allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun
procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di
trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante
allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche'
delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o
pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che
comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati
alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della
cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e'
pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato,
continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
La voce richiesta NON è prevista per l'Istituzione Scolastica.